In sede di liquidazione del danno, la mancata adozione da parte del giudice del merito delle Tabelle elaborate presso il foro di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso diversa autorità giudiziaria, è idonea ad integrare una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 20/05/2015, n. 10263)