L’omessa citazione dei testi ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame, nell’ipotesi in cui sia stata indicata la data dell’udienza per l’esame, comporta la decadenza della relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo rende già da suo inizio prevedibile la impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, invero, non solo trova specifica fonte normativa degli artt. 468, 495 e 496 c.p.p., ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sia alle caratteristiche essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell’assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti. Consegue a quanto innanzi la legittimità del provvedimento di revoca dei testi di parte per la loro omessa citazione in udienza programmata per il loro esame.
(Cass. pen. Sez. VI, 07/01/2015, n. 2324)