In materia di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, poiché correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra l’illogicità manifesta, che può essere denunciata nel giudizio di logicità solo attraverso lo specifico motivo di ricorso previsto.

(Cass. pen. Sez. IV, 22/01/2015, n. 4906)